Con il nuovo Regolamento europeo 2016/679 l’informativa diventa sempre più uno strumento di trasparenza riguardo al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti.
Poiché molti imprenditori vedono oggi la “privacy” solo come un disturbo da gestire soltanto per non incorrere in sanzioni e, quindi, come una pratica da sbrigare nel modo più indolore possibile, la stessa cultura della sicurezza informatica è ad oggi ancora poco radicata.
Come poco diffusa è anche la consapevolezza che l’asset più importante di ogni attività di impresa è riconducile ai propri dati. I diritti dell’interessato, alla luce della nuova disciplina in materia di protezione dei dati sono più ampi e maggiormente tutelati (Diritto all’oblio) (art. 17)
Fino a oggi questo diritto era un prodotto dell’elaborazione giurisprudenziale, dalla quale era definito come il diritto dell’individuo ad essere “dimenticato” dalle banche dati, dai mezzi di informazione, o dai motori di ricerca.
Il Nuovo Regolamento attua il riconoscimento su base legislativa del diritto all’oblio. Gli interessati dovranno sapere se i loro dati sono trasmessi al di fuori dell’Ue e con quali garanzie; cosi come dovranno sapere che hanno il diritto di revocare il consenso a determinati trattamenti, come quelli a fini di marketing diretto.
L’informativa deve essere pertanto conferita con un linguaggio conciso, semplice e facilmente intelligibile, cioè alla portata di ogni livello di alfabetizzazione.
La comunicazione dell’informativa è considerata legittima anche se attuata con mezzi mutuati dalla tecnologia informatica, come il “flag” all’interno del quadratino, che dimostrino di aver almeno suscitato per un istante l’attenzione dell’interessato sul problema.
Queste chiare indicazioni rispondono a un sentimento di trasparenza nei rapporti commerciali molto sentito a livello europeo.
Per rispondere a queste esigenze di trasparenza l’informativa deve dare ragione delle finalità del trattamento, deve indicare per quanto tempo i propri dati verranno conservati negli archivi del titolare ovvero con quali criteri questo periodo viene stabilito e se verranno o meno trattati anche da terzi per motivi comunque connessi con le finalità dichiarate.
L’informativa deve altresì rendere l’interessato edotto dei propri diritti, come quello di chiedere conto in qualsiasi momento dell’entità e dello stato dei propri dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi nel caso si rivelassero inattendibili.
In relazione a quest’ultima ipotesi, limitatamente ai dati trattati via web dai motori di ricerca, proprio in considerazione della particolare natura del mezzo di diffusione del dato si è venuta negli ultimi tempi consolidando l’idea che in questo caso l’interessato non possa tout court chiedere la cancellazione del dato trasmesso e reso pubblico (diritto all’oblio), in vista anche della tutela del diritto all’informazione degli utenti della rete: così in tali casi si parla di “deindicizzazione” del dato; ogni cittadino comunitario può richiedere direttamente al motore di ricerca la soppressione di un collegamento ad una pagina web che contenga dati personali ad esso riferibili ma l’informazione rimane comunque in rete.
Concludendo, i contenuti dell’informativa, devono, quindi, essere valutati attentamente e vanno personalizzati in funzione delle specifiche esigenze del titolare del trattamento consentendo di cogliere le opportunità per acquisire un vantaggio competitivo sul mercato tutelando il proprio business e la propria immagine.