L'Autorità garante per la protezione dei dati personali, ha emanato un provvedimento per semplificare procedure e adempimenti da parte degli organismi di medizione civile siano essi pubblici o privati, e fornito due autorizzazioni generali per autorizzare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari che questi organismi trattano nell'esercizio delle loro funzioni.
L'intervento del Garante si è reso necessario perché la mediazione comporta l'uso dei dati personali delle parti che si avvalgono della conciliazione e degli altri eventuali protagonisti coinvolti nel procedimento, anche di tipo sensibile (ad es. richieste di risarcimento del danno da responsabilità medica o diffamazione) e giudiziario (ad es. dati relativi a sentenze di condanna penale in base alle quali si può chiedere il risarcimento).
Per essere in regola con la normativa i soggetti pubblici che intendono costituire un organismo di mediazione dovranno quindi rispettare la normativa sulla privacy e aggiungere al proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari un documento predisposto dall'Autorità in cui sono individuati i tipi di dati (stato di salute, vita sessuale, convinzioni politiche, condanne ecc.) e le operazioni eseguibili (raccolta presso l'interessato o presso terzi, elaborazione in forma cartacea o automatizzata ecc.).
Il regolamento, integrato dal documento, non dovrà essere così sottoposto nuovamente al parere del Garante.