La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale sancito dall'art 8 paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art 16 paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Nell'ottica di attuare una protezione dei dati personali a prescindere dalla nazionalità o dalla residenza delle persone fisiche cui si riferiscono, il regolamento mira a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e unione economica.
Il novo regolamento europeo è entrato in vigore il 25 Maggio 2016, giorno in cui è divenuto direttamente applicabile in tutti gli stati membri. A decorrere dal 25 Maggio 2016 gli Stati membri hanno, infatti, l'obbligo di adeguare la propria normativa interna entro e non oltre il 25 Maggio 2018, data in cui la vecchia Direttiva europea 95/46/CE cesserà di esistere e di produrre effetti. Fino alla data del 25 Maggio 2018 gli Stati membri dell'UE e le aziende hanno la possibilità di porre in essere gli adeguamenti richiesti dalla legge in materia di Privacy sia ottemperando agli obblighi di cui al vecchio D.Lgs 196/03 sia a quelli previsti dal nuovo regolamento europeo 679/2016.
LE NUOVE FIGURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO EUROPEO
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: il DPO è la persona designata dal titolare del trattamento in funzione delle qualità professionali e delle conoscenze specialistiche della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati.
CONTITOLARE: Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato
RAPPRESENTANTI: Qualora un Titolare del Trattamento o un responsabile del trattamento non sia stabilito nell'Unione Europea, ma tratti dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, essi devono designare un Rappresentante nell'Unione che li rappresenti.
L'OBBLIGATORIETA' DEL DPO
Il data protection officer è la persona fisica designata dal titolare del trattamento e dal responsabile del trattamento a norma dell'art 37 del Regolamento EU incaricata di informare e fornire consulenza al titolare ed al responsabile, nonché ai dipendenti dell'azienda di riferimento; il DPO deve inoltre sorvegliare l'osservanza della normativa cogente e del codice di condotta in ambito protezione dei dati personali. Fornire pareri sulla valutazione d'impatto, cooperare e fungere da punto di contatto con l'autorità di controllo per tutte le questioni inerenti la protezione dei dati.
Il DPO è obbligatoriamente nominato se:
- a) il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
- b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure
- c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10.
La nomina del DPO può essere fatta su base volontaria, azione che viene incoraggiata dal WP 29 (gruppo di lavoro dei garanti europei), in quanto questa figura può facilitare l’osservanza della normativa vigente e aumentare il margine competitivo delle imprese.
Il Responsabile della protezione dei dati dovrà, in particolare:
- a) sorvegliare l’osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità;
- b) collaborare con il titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA);
- c) informare e sensibilizzare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti di questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati;
- d) cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione connessa al trattamento;
- e) supportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento
SERVIZI PRIVACY
Risulta evidente che, in virtù della nuova normativa in materia di data protection e delle nuove ed obbligatorie figure previste dal regolamento, gli adempimenti in ambito privacy assumono una rilevanza sempre più forte e stringente, considerando anche che l'impianto sanzionatorio del nuovo regolamento è molto più corposo e definito del vecchio decreto legislativo con un incremento notevole del tenore delle sanzioni.
Ragion per cui i servizi che la Saev offre in materia privacy mirano a coprire tutte le esigenze sancite dalla normativa, in particolare nella stesura delle lettere di incarico, delle informative personalizzate, del disciplinare per posta elettronica e internet, dei documenti Interni per l'Amministratore di Sistema e della redazione del Modello Organizzativo Privacy
La Saev offre un' assistenza annuale, modellata secondo le esigenze dell'azienda in cui verranno effettuati tutti gli aggiornamenti tecnici e legislativi, un' assistenza legale in caso di controversie o verifica da parte degli organi ispettivi preposti.