Con la sentenza del 16 luglio 2020 n.971 il GUP di Milano ha affermato che il mero ricorso alla forma societaria di un ente non rende di conseguenza applicabile il d.lgs. 231/2001, in quanto è pur sempre necessario verificare l’esistenza di un autonomo centro di interessi dello stesso distinto da quello della persona fisica. L’applicabilità della disciplina prevista dal d.lgs. n. 231/2001 è un tema da sempre molto discusso in dottrina e in giurisprudenza, soprattutto per quanto concerne la configurabilità della responsabilità nei confronti delle società unipersonali.
Nel caso in esame, il Pubblico Ministero contestava alla S.r.l.s. l’illecito amministrativo ex art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, in relazione al reato di truffa, per non aver adottato e attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello contestato, commessi per conto e nell’interesse della società.
Tuttavia la difesa sosteneva che il presupposto per l’applicabilità del d.lgs. 231/2001 sia l’esistenza di un centro autonomo di interessi in capo all’ente distinto da quello dei soggetti fisici che ne fanno parte e che le circostanze attinenti al caso concreto impedissero l’imputazione all’ente di una responsabilità autonoma e distinta da quella dei singoli agenti. L’impossibilità di individuare nella società indagata un centro autonomo di interessi distinto da quelli della persona fisica determina, a parere del GUP, il venir meno della ratio alla base del d.lgs.231/01: il legislatore vuole infatti responsabilizzare l’ente tramite la predisposizione di modelli di prevenzione e riduzione del rischio-reato basati sulla dissociazione tra la responsabilità della persona fisica e quella dell’ente collettivo nel cui interesse la prima ha agito.
La sentenza in esame ha dunque il merito di aver svolto un’analisi della fattispecie che va oltre il dato formale e di aver argomentato la motivazione alla sua base con gli stessi elementi adoperati dalla Corte di Cassazione per garantire un’interpretazione logica e fedele alla ratio del d.lgs.231/01, da rinvenire nell’esigenza di sanzionare una condotta propria degli enti, evitando eppure di irrogare una sanzione doppia.