Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina, secondo quanto previsto nel documento del 24 Aprile sottoscritto dalle Parti sociali e ripreso nel DPCM 26 Aprile, la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
L'obiettivo prioritario è coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. In questa prospettiva non deve essere trascurata la previsione contenuta nel documento nella quale si afferma che "ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare. degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali".
A differenza del Protocollo condiviso del 14 marzo, il coinvolgimento delle rappresentanze nella elaborazione, applicazione e verifica delle misure implementate nell'azienda viene ulteriormente specificato in tema di aggiornamento del documento di regolazione, quando si prevede la costituzione in azienda del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Al punto 13, infatti, è chiaramente indicato che ove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione dei comitati aziendali, verrà prevista l'istituzione di un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
E' inoltre previsto che saranno costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitare locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.
Si rende, dunque, necessaria, per tutte le realtà lavorative che abbiano lavoratori dipendenti, la costituzione di un proprio Comitato aziendale per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.
Ciò da un lato perché gli interventi e le scelte organizzative concretizzati nel Protocollo aziendale anti-contagio, in caso di mancato rispetto, non prevedendo l'intervento degli organi di vigilanza (se non quando confermativi di misure di prevenzione disposte dalla normativa di salute e sicurezza sul lavoro – DLGS 81/08 ss.mm.), potranno essere comunque garantiti nella loro realizzazione e nella loro corretta applicazione dal Comitato; dall'altro perché tale organismo consente sia di limitare l'ingerenza di verifiche, controlli, accessi, richieste di aggiornamento da parte di soggetti esterni all'impresa, sia di dialogare con sufficiente cognizione di causa con le Autorità preposte ai controlli.
La nomina aziendale del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione è, pertanto, lo strumento che garantisce sempre un monitoraggio effettivo dell'organizzazione e, ove necessario, un agile aggiornamento delle misure anti contagio parametrato a struttura e livelli produttivi della specifica realtà lavorativa.