A decorrere dal 1° luglio 2020 è stata riformata la nuova soglia limite per il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore tra soggetti diversi, abbassata dagli attuali 3.000 euro a 2.000 euro, salvo per il money transfer, per i quali la soglia massima resta fissata a 1.000 euro.
Tale limite sarà vigente fino al 31 Dicembre 2021, in quanto dal 1° gennaio 2022 scatterà un’ulteriore riduzione che porterà la soglia a 1.000 euro, importo applicato sino ad alcuni anni or sono.
La norma che ha stabilito le nuove regole è contenuta nel d.lgs. 124/2019, collegato alla legge di Bilancio e parte di uno sistema di misure finalizzate al contrasto dell’evasione fiscale e a disincentivare l’utilizzo del contante, a favore della moneta elettronica. Tale politica è stata indubbiamente stimolata dall’attuale emergenza sanitaria ha fornito una rilevante spinta all’utilizzo di pagamenti tracciabili, in quanto a causa delle difficoltà riscontrate nella gestione delle attività di vendita, si è sviluppata una forte predilezione per gli acquisti online.
Dunque attualmente è vietato il trasferimento di denaro o titolare al portatore tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro. Il trasferimento di denaro superiore alla soglia limite è vietato anche quando viene effettuato tramite più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. Non si configura invece una violazione del divieto nel caso in cui il trasferimento, complessivamente valutato, sia frutto della somma di una pluralità di operazioni differenziate e autonome, ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (come in caso di contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (per esempio quando si tratta di pagamento rateale).
È importante ricordare che è sempre possibile effettuare un prelievo o un versamento bancario di importo superiore alla soglia poiché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento in contanti dal proprio conto corrente: tale operatività non si configura infatti come un trasferimento tra soggetti diversi.
Oltre a modificare i limiti di utilizzo del contante, il legislatore è intervenuto anche sulla disciplina sanzionatoria, prevedendo che, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui si discute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria: - da 3.000 euro a 50.000 euro, per le violazioni commesse e contestate sino al 30 giugno 2020; - da 2.000 euro a 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021; - da 1.000 euro a 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022.