Il 23 febbraio 2017 il consiglio dei ministri ha approvato, in prima lettura e salvo intese, lo schema attuativo della direttiva UE 849/2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Cosa significa?
Cominciano a prendere forma le modifiche che, dal Giugno 2017, comporranno la disciplina antiriciclaggio. Proviamo a sintetizzarle per maggior chiarezza:
- L’obbligo di adeguata verifica viene esteso anche al professionista che esamina la posizione giuridica del cliente o che svolge attività di patrocinio e consulenza al momento del conferimento dell’incarico;
- I trust avranno l’obbligo di iscriversi in una sezione speciale del registro delle imprese; - In caso di dati e informazioni false in adeguata verifica è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 10 mila euro a 30 mila euro;
- In caso di mancata verifica o di violazione degli obblighi di conservazione la sanzione amministrativa prevista va da 3 mila a 50 mila euro;
- La sanzione per l’omessa/tardiva segnalazione di operazione sospetta è compresa in un importo che va dall’1 al 40% del valore dell’operazione non segnalata;
- Tra i criteri di quantificazione della sanzione è stata aggiunta l’adeguata procedura per la valutazione e mitigazione del rischio;
- Agli illeciti amministrativi non si applica il cumulo giuridico (che prevede un’unica sanzione per un cumulo di illeciti) ma quello materiale (che invece prevede una sanzione per ogni illecito);
Si evince, da quanto sopra descritto, la necessità di una formazione professionale e specializzata al fine di poter improntare la corretta disciplina in materia di adeguamento, in primo luogo al fine di evitare sanzioni particolarmente gravose, ma oltretutto al fine di – da parte del professionista – seguire ed accompagnare i propri clienti negli iter procedurali necessari all’espletamento del servizio a loro stessi richiesto.