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Sanzioni in materia di antiriciclaggio: dal disegno originale all’applicazione concreta

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Antiriciclaggio - Blog 12/04/2018 Saev Group

Cambio di rotta sulla definizione del regime sanzionatorio definito all’Interno della Legge Antiriciclaggio (d.lgs.231/07, come modificato dal d.lgs. 90/20179) rispetto a quanto inizialmente previsto dal progetto MEF. Con espresso riferimento al contenuto ex. art. 58 d.lgs. 231/07 ,preliminarmente la bozza elaborata dal Ministero del Tesoro aveva definito che, qualora i soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni avessero commesso, anche in tempi diversi, uno o più violazioni della stessa o di antiriciclaggio rischio maxi sanzioni 495x338diverse norme previste in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui fosse derivata, come conseguenza immediata e diretta, l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, sarebbe stata applicata la sanzione più grave aumentata fino al triplo. Da notare come addirittura in prima battuta lo schema iniziale dell’ordinamento prevedesse esclusivamente l’applicazione della sola “sanzione più grave”. Le nuove regole al contrario, riformate alla luce della nuova IV direttiva 90/2017, anziché sancire il regime del cumulo giuridico, prevedono l’applicazione di una sanzione pecuniaria in misura fissa, 3.000 euro in caso di violazione dell’obbligo di segnalazione da parte dei professionisti e di una sanzione amministrativa, fino a 300.00 nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime. Ovviamente le sanzioni si applicheranno a tutti i soggetti obbligati diversi da quelli disciplinati e regolati ex. art 62, cioè intermediari finanziari e bancari. Più in particolare, la misura della gravità della violazione sarà determinata sulla base di taluni particolari criteri specificatamente indicati dalla normativa: -intensità e grado dell’elemento soggettivo; -grado di collaborazione con le autorità individuate e definite dal d.lgs. 231/07 -dalla reiterazione e diffusione dei comportamenti. E’ palese che l’impianto sanzionatorio così costruito dal Legislatore abbia quale obbiettivo fondamentale quello di fungere da strumento deterrente delle violazioni, non rispettando però in toto lo spirito della normativa comunitaria e concentrando la propria attenzione e forza sanzionatoria esclusivamente sulla violazione relativa alla segnalazione di operazione sospetta senza accordare al contrario troppa considerazione agli obblighi ugualmente essenziali ed imprescindibili di conservazione e di adeguata verifica.

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