Il 6 febbraio 2016 entrano in vigore le nuove norme in tema di depenalizzazione dei reati.
Il d./lgs. 8/2016 in particolare depenalizza tutti quei reati puniti con la sola multa; ne deriva dunque che per i reati previsti dal codice penale e per quelli elencati nell’allegato del decreto citato non è prevista la depenalizzazione. Più precisamente, nell’allegato al decreto non compare la normativa antiriciclaggio di cui l d. lgs. 231/07, quindi alcune fattispecie di reato previste dall’art 55 del d.lgs. 231/07 sono punibili solo in via amministrativa.
Cerchiamo di capire quali sono le condotte depenalizzate a seguito degli interventi normativi:
- Violazioni circa l’obbligo di identifi cazione
- Omissioni negli adempimenti degli obblighi di registrazione
- Adempimento degli obblighi di identifi cazione e registrazione attraverso mezzi fraudolenti ed idonei ad ostacolare l’individuazione del soggetto che ha eff ettuato l’operazione
Non possono considerarsi fattispecie di reato depenalizzate, e quindi la punizione per le medesime sarà sempre di competenza dell’autorità giudiziaria penale, quelle riguardanti:
- L’omissione delle generalità del soggetto per conto del quale si esegue l’operazione
- L’omissione di informazioni circa lo scopo e la natura prevista dal rapporto continuativo
- L’omissione degli obblighi di comunicazione
- La violazione dei divieti di comunicazione
- L’indebito utilizzo, l’alterazione o la falsifi cazione di carte di credito o di pagamento
È opportuno precisare che la disciplina della depenalizzazione si applica anche retroattivamente per quei professionisti che risultano essere già stati oggetto di denuncia all’autorità giudiziaria a seguito di verifi che di inadempienza eff ettuate dalla Guardia di Finanza.
Ad onor del vero però, l’effi cacia retroattiva della depenalizzazione si atteggia diversamente in relazione al fatto che il procedimento penale in capo al soggetto sia o meno in corso al momento dell’entrata in vigore della normativa sulle depenalizzazioni (6 febbraio 2016).
In ultimo si rileva che per le violazioni commesse nel periodo in cui costituivano ancora reato penale, è prevista la possibilità per il professionista di richiedere la mediazione all’autorità amministrativa competente, concordando un pagamento ridotto a saldo dell’ammenda prevista.