Novità che coinvolgono l’intera disciplina, dai reati fiscali all’introduzione del registro centrale

La Quarta Direttiva Antiriciclaggio n. 2015/849

Novità che coinvolgono l’intera disciplina, dai reati fiscali all’introduzione del registro centrale

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Antiriciclaggio - Blog 22/05/2017 Saev Group

Il sempre più continuo e crescente dilagare del riciclaggio di denaro e l’impatto che tale fenomeno ha avuto nel corso degli ultimi anni sul PIL mondiale costituiscono due dei motivi principali per i quali il Parlamento Europeo ed il Consiglio, il 20 maggio 2015, hanno emanato la Direttiva n. 2015/849 (meglio nota come la Quarta Direttiva Antiriciclaggio) con il fine di arginare sempre più il fenomeno dell’evasione fiscale e del finanziamento del terrorismo rafforzando le misure attualmente previste all’interno dell’ordinamento giuridico comunitario.

La Direttiva n. 2015/849 è entrata in vigore nel 26 giugno 2015 ma il termine ultimo fissato per il recepimento da parte degli Stati membri è previsto per il prossimo 26 giugno 2017. La conseguenza più immediata nell’ordinamento domestico sarà senza dubbio la necessità di modificare il Decreto Legislativo n. 231 del 2007, che diventerà pertanto obsoleto nella sua attuale formulazione.

L’introduzione di alcuni specifici reati fiscali nella lista dei reati che definiscono un’attività criminosa costituisce una svolta molto rilevante. Infatti, come dispone il testo della direttiva, anche i «reati fiscali» connessi alle imposte dirette e indirette rientrano nell’ampia definizione di «attività criminosa» e potranno costituire il presupposto del riciclaggio.

La portata innovativa della Quarta Direttiva Antiriciclaggio non si limita solo all’introduzione dei reati fiscali ma dispone che anche il solo e mero sospetto sull’origine dei fondi attribuibile ad illeciti fiscali genera l’obbligo di effettuare la segnalazione di una operazione sospetta.

In questo modo viene a cadere ogni incertezza valutativa circa l’obbligo o meno di segnalare un’operazione sospetta in relazione ad un reato fiscale. Altra rilevante novità introdotta dalla Quarta Direttiva Antiriciclaggio è data dall’introduzione dell’obbligo per ciascuno degli Stati Membri di istituire registri centrali nei quali dovranno essere iscritti i nominativi dei titolari effettivi di società e altre entità giuridiche, ivi inclusi i trust.

Sul punto si evidenzia la rilevante importanza del processo di verifica dei cc.dd. titolari effettivi.

Tale identificazione si colloca in un’ottica prodromica rispetto al riciclaggio vero e proprio e ne costituisce il naturale presupposto.

A tal riguardo è opportuno puntualizzare che per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che esercitano il controllo di entità giuridiche ivi inclusi i trust e le fondazioni.

I registri dei titolari effettivi saranno consultabili non solo da parte delle autorità ma anche dagli “enti obbligati” come ad esempio Istituzioni Finanziarie o la Posta, in relazione alle attività di verifica della clientela, nonché dai privati che abbiano un “interesse legittimo”.

Tale innovazione legislativa lascia ampio margine discrezionale anche a soggetti, su cui grava il dovere di cronaca, di accedere e consultare i predetti registri.

Con riferimento all’adeguata verifica della clientela, la Quarta Direttiva Antiriciclaggio amplia il suo campo di applicazione.

Sono infatti soggette a verifica anche le persone che negoziano in beni, quando eseguano operazioni occasionali in contanti d’importo pari o superiore a Euro 10.000,00. La verifica dovrà essere posta in essere indipendentemente dal fatto che l’operazione venga eseguita tramite un’unica condotta o con diverse attività che appaiono collegate.

L’adeguata verifica della clientela dovrà essere altresì posta in essere nei confronti dei prestatori di servizi di gioco d’azzardo durante le attività di incasso delle vincite, di puntata, o in entrambe le occasioni.

La soglia di applicazione dell’obbligo in questione riguarda le operazioni d’importo pari o superiore ad Euro 2.000,00, indipendentemente dal fatto che l’attività venga eseguita con un’unica operazione o con diverse operazioni che appaiano collegate.

La normativa comunitaria, come già precisato, dovrà essere necessariamente recepita dai singoli Stati Membri entro il 26 giugno 2017 e permetterà, quindi, una maggiore tracciabilità dei flussi finanziari, come richiesto anche dalle ultime raccomandazioni del GAFI e dalle recenti normative in ambito AOI come il Foreign Account Tax Compliance Act (i.e. FATCA) ed il Common Reporting Standard (i.e. CRS). 

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