La normativa antiriciclaggio può essere definita come “un cantiere aperto”.
È infatti in corso il recepimento della IV direttiva comunitaria 849/2015 che ha fatto proprie le raccomandazioni adottate dal gruppo di azione finanziaria internazionale nel 2012, nel tentativo di rendere più efficace l’azione di contrasto alla criminalità economica.
In quest’ottica di sostanziale rafforzamento del sistema antiriciclaggio le nuove disposizioni mirano a potenziare una molteplicità di aspetti nell’evidente intento di garantire che la valutazione del rischio di riciclaggio sia effettuata a livello opportuno e con la flessibilità necessaria a consentire l’adeguamento a situazioni e soggetti diversi.
Il quadro operativo dell’adozione di tale direttiva prevede, nel già citato intento di migliorare la tracciabilità finanziaria, che i pagamenti in contanti di importo elevato siano oggetto di vigilanza sempre maggiore essendo particolarmente esposti al rischio di riciclaggio e di fi nanziamento al terrorismo.
Si evidenzia, infatti, l’abbassamento della soglia prevista per l’applicazione della direttiva ai soggetti che negoziano beni, che da 15.000 euro passa a 10.000, sempre che il pagamento sia eff ettuato o ricevuto in contanti e indipendentemente dalla circostanza che la relativa transazione sia eff ettuata con un’operazione unica o con operazioni diverse che però appaiono tra loro collegate.
Per lo stesso motivo la direttiva include i reati fiscali connessi alle imposte dirette e indirette nel novero delle “attività criminose” che si ritiene possano costituire reati presupposto.
Con riferimento al nostro sistema è ormai conclamata l’interpretazione secondo la quale l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette debba estendersi ai reati tributari, che si rilevano anche nell’ipotesi di auto riciclaggio.
Pertanto, ai fi ni della segnalazione rilevano non solo gli illeciti che sottendono comportamenti fraudolenti e artifi ciosi (ad esempio l’emissione di fatture per operazioni inesistenti – che comportano un eff ettivo ingresso di denaro o altri beni) ma anche quelli non connotati da un intento fraudolento, dei quali costituisce epico esempio l’omesso versamento di iva e ritenute che da luogo ad un risparmio di imposta.
Particolare attenzione è poi rivolta all’approccio incentrato sul rischio, ritenuto il più adeguato per far fronte a nuove minacce emergenti in quanto consente di graduare l’intervento ricorrendo a misure raff orzate nell’ambito di settori di attività ritenuti ad alto rischio e, al contrario, a misure semplifi cate in quei settori in cui il rischio è particolarmente basso.
Visto che la normativa attualmente vigente non prevede l’adozione di una procedura formale vera e propria, limitandosi a dettare una serie di criteri generali connessi al cliente (natura giuridica, attività svolta) e alla prestazione professionale (tipologia, ammontare, durata), l’adozione di una procedura sembra una soluzione ineludibile, posto l’obbligo – in capo ai soggetti destinatari (professionisti) di dimostrare alle autorità di vigilanza che le misure adottate sono adeguate all’entità del rischio di riciclaggio o fi nanziamento al terrorismo.
Infatti, pur non essendo previsto dall’art 20 un obbligo di adozione di procedura formale, tale obbligo lo si ricava dalla necessità di lasciare traccia, per gli organi di controllo, delle procedure attuate per la corretta ed adeguata valutazione delle misure di sicurezza poste in essere per mitigare il rischio rilevato.
Tra l’altro anche l’art 3 parla di obbligo in tal senso. Risulta evidente che, in quest’ottica di mitigazione del rischio, l’identifi cazione e la verifi ca del titolare eff ettivo risulta un’attività fondamentale per l’individuazione di quei soggetti che potrebbero occultare la propria identità attraverso lo schermo, ad esempio, di strutture societarie.
Naturalmente oltre che l’adeguata verifi ca della clientela, l’adozione di controlli sui destinatari della normativa antiriciclaggio investe anche gli obblighi di conservazione dei documenti e l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta.