La normativa italiana, accanto alla definizione di rifiuto, individua anche le condizioni in base alle quali una sostanza o un oggetto non sono da considerarsi tali, introducendo il concetto di sottoprodotto, che viene così descritto all’art 183 del D. Lgs 152/06: “E’ un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’art 183 comma 1, lettera a), la sostanza o l’oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- La sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; le sostanze o gli oggetti che derivano dal processo di produzione di una materia (per esempio: legno) e costituiscono residui della lavorazione (per esempio: trucioli di legno) saranno considerati, a seconda delle caratteristiche qualitative, sottoprodotti.
- È certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; l’oggetto o la sostanza devono essere utilizzati nel corso dello stesso oppure di un successivo processo di produzione oppure di utilizzazione da parte dello stesso produttore o anche da parte di terzi soggetti. La Commissione delle Comunità europee afferma che: “In alcuni casi si verifica che solo una parte del materiale può essere riutilizzata, mentre il resto va smaltito. Se l’autorità competente, analizzando il singolo caso, non ha indizi sufficienti che garantiscano l’utilizzo certo di tutto il materiale in questione, esso va automaticamente considerato rifiuto. Pur tuttavia, l’esistenza di contratti a lungo termine tra il detentore del materiale e gli utilizzatori successivi può indicare che il materiale oggetto del contratto sarà utilizzato e che quindi vi è certezza del riutilizzo. Allo stesso modo, se il materiale è depositato per un periodo indeterminato in attesa di un riutilizzo eventuale ma non certo, occorre considerarlo un rifiuto per tutto il tempo in cui è depositato.”
- La sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; nella “normale pratica industriale” rientrano le fasi produttive che costituiscono un processo di produzione
- L’ulteriore utilizzo è legale, ossia le sostanze o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.” L’utilizzo del sottoprodotto deve essere legale, cioè l’utilizzo specifico della sostanza o dell’oggetto deve soddisfare, ai fini dell’utilizzo specifico, i requisiti relativi ai prodotti e alla protezione della salute e dell’ambiente. L’impego del sottoprodotto deve, quindi, assicurare l’assenza di impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Sulla base delle condizioni sopra previste, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare, affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri il Ministro dell’Ambiente provvederà attraverso la pubblicazione di uno o più decreti ministeriali. È preciso onere di chi ne ha l’interesse fornire tutti gli elementi atti a dimostrare la sussistenza contemporanea delle quattro condizioni sopra elencate, affinché una data sostanza od oggetto siano considerati sottoprodotti e no rifiuti.