La disciplina normativa dell’Organismo di vigilanza si inquadra in un ampio reticolo di controlli tratteggiato da molteplici disposizioni, oltre che dalla prassi.
In un contesto nel quale si intervallano la riforma del diritto societario, le norme antiriciclaggio, il testo unico sulla privacy, il codice delle assicurazioni private, l’O.d.V. è oggetto di continua evoluzione normativa e purtroppo la stessa normativa appare estremamente laconica.
L’organismo di vigilanza si inserisce nel tessuto del D. Lgs. 231/01 esplicando inoltre la propria funzione in ordine al D. Lgs. 81/08 Il ruolo, le attività e le funzioni dell’organismo di vigilanza nei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro sono riconosciute sulla base di indicazioni di origine variegata e soprattutto dalle linee guida, principalmente di CONFINDUSTRIA, anche se la giurisprudenza sembra nutrire forti dubbi circa l’effi cacia esimente dei codici di comportamento delle associazioni rappresentative degli enti.
L’organismo di vigilanza svolge un duplice ruolo: è interno rispetto alla società, nel senso che si colloca in unità di staff rispetto all’organo dirigente più elevato; è esterno, poiché nell’ambito del processo penale, incentrato sull’applicazione del decreto, è considerato organo di controllo delle attività delle società e dell’ente.
Da un lato l’attività dell’Organismo concorre a prevenire la commissione dei reati – presupposto, previsti dal decreto, dall’altro, il suo corretto funzionamento contribuisce alla idoneità ed effi cace attuazione del modello organizzativo, consentendo l’esclusione della responsabilità ai sensi dell’art 6 del decreto. Il potere dell’organismo di vigilanza è un potere derivato perché è nominato dal consiglio di amministrazione.
Nelle società di piccole dimensioni i compiti dell’organismo di vigilanza possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente. Come indicato dal D. lgs. 231/01 il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affi dato a un Organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
Esprimendosi in termini di organismo e non di organo, la norma intende signifi care che esso, a diff erenza del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, non è riconducibile al rapporto di immedesimazione organica, con la conseguenza che le azioni poste in essere dall’O. d. V. non sono attribuibili alla società: l’Organismo è privo di rilevanza sia esterna sia statutaria. E l’organismo è defi nito “dell’ente” ma non per questo signifi ca sia interno alla società.