Il Parlamento Italiano ha disciplinato e regolato finalmente il fenomeno del “whistleblowing” cioè la disposizione “premiale” a favore del dipendente che, venuto a conoscenza per ragioni di lavoro di attività illecite nell’amministrazione della propria azienda provveda a denunciarne l’accaduto. Anzitutto l’art.1 riforma e modifica il Testo Unico del Pubblico Impiego D.lgs. 165/2001 : il lavoratore che segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente di riferimento, all’Autorità Nazionale o all’Autorità Giudiziaria l’illecito “ aziendale” quando ne sia venuto a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa, non potrà mai essere punito per motivi connessi alla denuncia né sanzionato o demansionato o trasferito o sottoposto a misure che impattino negativamente nella sua permanenza a lavoro. Qualora l’azienda avvii delle azioni discriminatorie persecutorie nei confronti del dipendente segnalante, tali misure vanno comunicate al Dipartimento delle Funzioni Pubbliche per il tramite dell’Anac. Quest’ultima, valutate le circostanze e la gravità delle misure aziendali messe in atto può imporre una sanzione amministrativa all’impresa dai 5.000 ei 30.000 euro. Qualsiasi azione lesiva della posizione lavorativa eventualmente assunta nei confronti del lavoratore che abbia segnalato l’irregolarità deve considerarsi nulla a meno che l’Amministratore non giustifichi tali comportamenti con ragioni esterne e diverse. Una sanzione pecuniaria è prevista anche il capo al Responsabile interno che, ricevute segnalazioni da parte dell’organico, non provvede a controllare o vigilare sul loro fondamento. L’introduzione del fenomeno del whistleblowing ha comportato anche un ridimensionamento e una nuova declinazione dell’istituto del “segreto d’ufficio”. Il provvedimento legislativo del 2017 infatti introduce come giusta causa di rivelazione del segreto d’ufficio, professionale, scientifico e industriale, nonché di violazione dell’obbligo di fedeltà all’imprenditore, il perseguimento da parte da parte del dipendente pubblico o privato che segnali illeciti, dell’interesse all’integrità delle amministrazioni (pubbliche e private). La giusta causa opera quindi come discriminante, ogni volta che sussista un interesse preminente che imponga o consenta la rivelazione. L’articolo della L. 179/2017 agisce, riformandolo, anche sull’ambito privato. In particolare si introduce il dovere di prevedere all’interno dei modelli di organizzazione e gestione dell’ente una specifica procedura di segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o violazioni derivanti da soggetti che ne siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni e soprattutto tale da garantire la riservatezza e anonimato del soggetto segnalante. Ovviamente anche nel comparto privato qualunque tipologia di ripercussioni o azioni rivendicatorie esercitate sul lavoratore segnalante (es. licenziamento) dovranno considerarsi nulle e senza alcun effetto Lo stesso modello di organizzazione dovrà definire le sanzioni applicabili a chi compia atti illeciti, ma, parallelamente anche a chi effettui segnalazioni che si rivelino infondate.